Portantiolo & Partners
Law Firm

Azione di classe (Class Action)

Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

La disciplina delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori è attualmente racchiusa negli articoli 140-ter e ss. del Codice del consumo, inseriti dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 a seguito dell’attuazione della Direttiva (UE) 1828/2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, che muove dall’intento di assicurare una tutela effettiva ed uniforme dei diritti dei consumatori anche a livello europeo.

Azione rappresentativa in pillole

In che cosa consiste?

L’azione rappresentativa consiste in un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo di un comportamento lesivo. Gli altri consumatori interessati possono aderire all’azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato.

Interessi tutelati

l’azione rappresentativa consente di tutelare gli interessi lesi o che possano essere lesi da una violazione, tra cui si ricordano quelle relative ai temi della responsabilità per danno da prodotti difettosi, delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, della responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, della protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, del commercio elettronico, della sicurezza alimentare, delle pratiche commerciali sleali e della protezione dei dati personali.

Da chi vengono tutelati?

Per le azioni nazionali:

Le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. “Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale”, che facciano richiesta di legittimazione; gli organismi pubblici indipendenti nazionali (ex 3, n. 6, del regolamento (UE) 2017/2394), che chiedano di essere legittimati. L’azione rappresentativa può essere proposta dall’ente legittimato anche congiuntamente ad altri enti legittimati in diversi Stati membri dell’Unione europea iscritti nell’elenco tenuto dalla Commissione europea.

Per le azioni transfrontaliere:

Per quanto riguarda gli enti legittimati dall’Italia a proporre le azioni rappresentative innanzi all’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea, è stata istituita una sezione speciale all’interno dell’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. In tale sezione possono chiedere di essere iscritti gli enti e le associazioni iscritte nell’elenco appena richiamato qualora in possesso di specifici requisiti. 
Gli enti legittimati da altri Stati membri ad esperire le azioni rappresentative in Italia sono iscritti nell’elenco predisposto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 5, par. 1, co. 2, della direttiva (UE) 2020/1828.

Nei confronti di chi:

L’azione rappresentativa può essere proposta nei confronti del professionista, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

Per cosa

L’azione rappresentativa mira all’adozione di provvedimenti inibitori con cui il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta lesiva e provvedimenti compensativi, volti a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Come

Mediante ricorso da parte dell’ente rappresentativo, anche senza mandato dei consumatori/utenti, davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale ordinario che abbia sede nel capoluogo della regione in cui il professionista ha la sede. 

Benefici

Nell’azione esercitata collettivamente l’unificazione dei procedimenti consente di abbattere le spese (sia quelle sostenute dai consumatori, sia quelle sostenute dall’amministrazione della giustizia) e previene l’adozione di interpretazioni giurisprudenziali difformi con riferimento alle medesime fattispecie. Il singolo acquista anche maggiore “forza” nei confronti del professionista.